Titolo I° – Costituzione della Società e suoi intendimenti.
Articolo 1)
In data 8.12.1978 si è costituita in Venezia la Associazione sportiva dilettantistica Remiera Canottieri Cannaregio con prima sede sociale nei locali dell’ ex Mulino “Passuello” di S. Giobbe.
L’Associazione è apolitica, non persegue scopi di lucro ed opera nell’osservanza del presente statuto. Durante la vita dellAssociazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
Veste e difende il nero-verde, gli antichi colori del suo sestiere; la sede è attualmente fissata in Venezia Cannaregio 3161.
Articolo 2)
L’Associazione ha per finalità la diffusione, soprattutto tra i giovani, della voga in tutte le sue specialità con particolare riguardo alla voga veneta; la ripresa delle antiche tradizioni veneziane, compresa la vela al terzo, ed il rilancio della cantieristica.
Dette finalità vengono perseguite organizzando, nei limiti della possibilità, convegni didattici, scuole di voga, gare interne o esterne e partecipando alle manifestazione anche agonistiche indette sia dall’associazione che da terzi in sintonia con i principi del presente statuto.
Riconoscendo la funzione educativa e sociale della voga e delle altre discipline nautiche, l’Associazione collabora con tutte le associazioni ed enti aventi le medesime finalità.
Nel caso di adesioni a Federazioni sportive affiliate al C.O.N.I., l’ Associazione si impegna a conformarsi alle norme e direttive di quest’ultimo nonchè degli statuti e dei regolamenti della Federazione, accettandone e riconoscendone norme, direttive, provvedimenti e decisioni.
Articolo 3)
La Associazione non risponde in alcun modo di danni che possono derivare a persone o cose per eventi connessi alla pratica sportiva che si verifichino nel corso ed in dipendenza delle attività agonistiche, di altre manifestazioni sociali o al di fuori di esse.
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Titolo II° – Dei Soci – Loro diritti e doveri
Articolo 4)
La Associazione si compone di un numero illimitato di soci suddivisi nelle seguenti categorie:
A – Soci Fondatori
B – Soci onorari
C – Soci ordinari
D – Soci allievi
Sono soci fondatori i partecipanti all’assemblea di fondazione del dicembre 1978.
Sono soci onorari quelle persone o enti particolarmente distintisi per l’opera svolta a favore dello sport in generale o della Associazione in particolare.
Sono soci ordinari quelle persone di età superiore ai 18 anni iscritte secondo le norme dell’art. 5, comma A del presente statuto.
Sono soci allievi quelle persone di età inferiore ai 18 anni iscritte secondo le norme dell’art. 5, comma B del presente statuto.
Articolo 5)
La richiesta di iscrizione alle cat. C e D dovrà essere fatta a mezzo domanda scritta su apposito modulo.
Per i soci allievi (Cat. D) la domanda dovrà inoltre essere sottoscritta da un genitore o chi per esso il quale se ne rende garante.
Il Consiglio Direttivo nel corso della sua più vicina riunione provvederà ad inserire nel libro dei soci i nominativi dei richiedenti.
L’aspirante socio, se proveniente da altra Associazione, dovrà dimostrare di aver assolto qualsiasi obbligo verso la stessa.
La presentazione della domanda di iscrizione sottintende da parte dell’aspirante socio la conoscenza e l’accettazione del presente statuto in ogni sua disposizione.
Articolo 6)
Tutti i nuovi soci contraggono obbligazione per almeno un anno a decorrere dalla data di ammissione. Tale obbligazione si intende tacitamente rinnovata salvo disdetta scritta almeno due mesi prima della scadenza. Eventuali deroghe potranno essere concesse per comprovate causa di forza maggiore.
Articolo 7)
Si perde la qualifica di socio:
a) per dimissioni (da presentarsi per iscritto secondo le modalità previste all’art. 6) del presente statuto;
b) per morosità (causa ritardo superiore a tre mesi sul pagamento delle quote sociali)
c) per radiazione (da pronunciarsi nei confronti del socio che tenga in ogni caso una condotta riprovevole.
Per l’applicazione delle sanzioni di cui ai punti b) e c) delibera il Consiglio Direttivo, salva ratifica della più vicina assemblea dei soci per quanto riguarda la sanzione di cui sub c).
Articolo 8)
I soci dimissionari o radiati per morosità (art. 7) comma A e B) dovranno, per essere riammessi alla Associazione, seguire le norme di cui all’art. 5) del presente statuto.
Articolo 9)
Le quote d’ammissione e le contribuzioni dei soci vengono fissate dall’assemblea e variate dal C.D. al solo scopo di adeguarle al potere d’acquisto della moneta o alle contingenti necessità dell’ Associazione.
Articolo 10)
I soci in servizio di leva, richiamati, trasferiti per motivi di lavoro, sono esonerati su loro richiesta, per il periodo d’assenza, dal pagamento delle quote sociali pur conservando diritti e doveri.
Articolo 11)
Tutti i soci delle categorie A, C e D devono provvedere al pagamento anticipato delle quote sociali secondo le disposizioni regolamentari impartite dal C.D. ai sensi dell’art. 29 del presente Statuto. I soci non in regola con i versamenti perdono ogni diritto finchè non abbiano soddisfatto ogni loro debito salvo i provvedimenti di cui all’art. 7) comma B.
Articolo 12)
Ogni socio ha diritto di frequentare i locali sociali, di usare gli impianti, di partecipare alle assemblee sociali e di votare ed essere votati alle cariche sociali nel rispetto delle disposizioni del presente statuto e degli eventuali regolamenti.
Articolo 13)
Tutti i soci hanno il dovere di sostenere il buon nome dell’ Associazione, di rispettare le disposizioni emanate, di non provocare danni agli impianti sociali, ai materiali ed alle imbarcazioni.
Articolo 14)
Per i soci che se ne rendano passibili, saranno adottati quei provvedimenti disciplinari che il C.D. riterrà più opportuni per il buon andamento dell’ Associazione, fermo restando che per la radiazione è necessario il provvedimento di ratifica dell’assemblea dei soci alla quale l’interessato dovrà essere convocato e nei confronti del quale dovrà essere instaurato regolare contraddittorio per la disamina degli addebiti.
I provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo (ammonizione e sospensione) potranno comunque essere impugnati dagli interessati di fronte all’assemblea dei soci.
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Titolo III° – Assemblee dei soci – ordinarie e straordinarie.
Articolo 15)
L’assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessione ordinaria o straordinaria. Formano l’assemblea tutti i soci appartenenti alle categorie A-B-C.
I soci allievi (cat. D) possono parteciparvi senza diritto di voto.
L’assemblea ordinaria viene convocata ogni anno entro il mese di marzo con affissione di avviso presso la sede sociale e con comunicazione da inviarsi per posta ordinaria, fax o posta elettronica ai soci almeno 10 giorni prima della data di convocazione.
Nell’assemblea ordinaria, oltre che la relazione del Presidente, vengono presentati per l’approvazione: il bilancio consuntivo e quello preventivo, nonché tutti quegli argomenti che il C.D. riterrà di sottoporre all’assemblea.
L’assemblea è presieduta da un Presidente nominato di volta in volta che dovrà sottoscrivere il verbale redatto dal Segretario in carica.
L’assemblea è ritenuta valida in prima convocazione quando intervenga la maggioranza dei soci e in seconda convocazione da effettuarsi mezz’ora dopo la prima con qualsiasi numero di soci presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Non sono ammessi voti per delega.
Le deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.
Articolo 16)
Le assemblee straordinarie vengono convocate dal C.D. di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno il 50% + 1 dei soci aventi diritto al voto.
Per le suddette assemblee valgono le stesse regole di quelle ordinarie.
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Titolo IV° – Direzione e rappresentanza dell’ Associazione.
Articolo 17)
La direzione spetta in ogni caso al C.D.
La rappresentanza legale spetta al Presidente.
Articolo 18)
Il C.D. è composto da n. 11 membri eletti a scrutinio segreto dai soci aventi diritto (Cat. A-B-C).
La graduatoria è determinata dai voti di preferenza ottenuti da ogni singolo candidato.
A parità di numero di preferenze farà titolo il ruolo di anzianità come socio.
Articolo 19)
Il C.D. nella prima riunione dopo l’elezione, provvede al eleggere al suo interno: il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Capo-Cantiere e la Commissione Tecnico Sportiva.
Il Presidente su delega del C.D. dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante.
Il Vice-Presidente è delegato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
Il Segretario dà esecuzione alle delibere, redige i verbali delle riunioni del C.D. e delle assemblee dei soci, cura la corrispondenza e l’archivio, collabora con il Tesoriere nell’amministrazione dell’ Associazione.
Il Tesoriere cura le entrate e tiene il libro dei conti, provvede alle spese su mandato del C.D, elabora il bilancio preventivo e provvede alla stesura del bilancio consuntivo da presentarsi in occasione dell’assemblea ordinaria di cui all’art. 15.
Il Capo Cantiere sovrintende alla gestione del cantiere sociale.
La Commissione Tecnico Sportiva è composta da un direttore tecnico sportivo coadiuvato da due consigliere esperti.
Articolo 20)
Il C.D. è presieduto dal Presidente e convocato dallo stesso o su richiesta di almeno 4/11 dei consiglieri.
Le sedute del C.D. sono ritenute valide con la presenza di almeno 8/11 dei consiglieri e le sue deliberazioni con il suffragio di almeno 50% + 1 dei consiglieri presenti.
Articolo 21)
Il C.D. applica lo statuto sociale, i regolamenti e tutte quelle disposizioni atte al buon andamento dell’Associazione.
Articolo 22)
Il C.D. rimane in carica due anni. I suoi membri assenti ingiustificati per tre sedute consecutive saranno considerati dimissionari e, come tali, sostituiti dai soci che risultino primi non eletti nella graduatoria determinata dalle votazioni.
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Titolo V° – Collegio dei revisori dei conti.
Articolo 23)
Formano il Collegio dei revisori dei conti tre soci eletti in apposita lista in occasione dell’elezione dei membri del C.D.
Articolo 24)
I revisori hanno il controllo dell’amministrazione della Associazione ispezionando con periodicità almeno quadrimestrale i libri e le operazioni di cassa. Dei risultati delle loro verifiche ed ispezioni relazionano al C.D. ed alla assemblea dei soci. Assistono alle sedute del C.D. a titolo consultivo qualora all’ordine del giorno sia prevista la discussione di argomenti di loro specifica competenza.
Articolo 25)
Il Collegio dei revisori dei conti rimane in carica due anni. Per eventuali sostituzioni valgono i criteri di cui all’art. 22) del presente statuto.
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Titolo VI° – Il patrimonio- i proventi- il bilancio della Associazione.
Articolo 26)
Il patrimonio è costituito dagli impianti, dalle attrezzature, dalle imbarcazioni, bandiere, coppe e trofei vinti nelle varie manifestazioni e regate.
Articolo 27)
I proventi sono costituiti:
dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed iscritte nel bilancio preventivo;
dalle eventuali elargizioni fatte da soci e da terzi;
dai contributi di enti ed associazioni;
dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.
Articolo 28)
L’anno sociale si intende compreso nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. A tali date si riferisce la situazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.
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Titolo VII° – Regolamenti dell’Associazione.
Articolo 29)
Il C.D. ha facoltà di emettere regolamenti esecutivi in materia di amministrazione, di disciplina, di carattere sportivo, di uso degli impianti di cantiere oltre a disposizioni utili a un disciplinato svolgimento delle attività sociali.
Il “Regolamento elettorale” (allegato n. 1) è parte integrante del presente statuto e può essere modificato solo dall’assemblea dei soci.
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Titolo VIII° – Durata dell’Associazione – modifica dello statuto sociale.
Articolo 30)
La durata dell’ Associazione è illimitata.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà + 1 dei soci aventi diritto al voto.
Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno la metà + 1 dei soci con diritto di voto.
L’assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del proprio patrimonio.
La destinazione del patrimonio residuo dovrà comunque avvenire a favore di altra associazione che persegua finalità sportive senza fini di lucro, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Le modifiche dello statuto dovranno essere approvate dall’assemblea con la maggioranza di almeno la metà + 1 dei soci aventi diritto al voto, e ciò sia in prima che in seconda convocazione.
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Il su esteso Statuto è stato redatto in data 30 dicembre 2004 in seguito alle modifiche finalizzate all’adeguamento al disposto di cui all’art. 90 della L. 289/2002 così come modificato con la L. 128/2004, ed approvate con delibera del C.D. in pari data.
Venezia, 30.12.2004